Opzione degli elettori temporaneamente all'esteroEsercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione estero
(art. 4 bis, commi 1, 2, 5 e 6 della legge n. 459/2001)
L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n.165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 18 febbraio p.v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.
24/01/2026 09:37